' della prova d'origine 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorita' doganali del paese d'importazione. La dichiarazione su fattura ha una validita' di quattro mesi dalla data di compilazione da parte dell'esportatore e deve essere presentata entro detto termine alle autorita' doganali del paese d'importazione. 2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura presentati alle autorita' doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 3. A parte tali casi, le autorita' doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni su fattura se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~protocollo-n-4-art24 · fonte su Normattiva