per la compilazione di dichiarazione su fattura 1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b) puo' essere compilata:

  • a)da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23;
  • b)da qualsiasi esportatore per ogni spedizione consistente in uno o piu' colli contenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6.000 ECU. 2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle Parti e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo. 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dev'essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorita' doganali del paese esportatore, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione nonche' l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 4. La dichiarazione su fattura e' compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'Allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche elencate in detto allegato conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. La dichiarazione puo' anche essere manoscritta; in tal caso e' redatta con inchiostro e in stampatello. 5. Le fatture comportanti la dichiarazione recano la firma originale manoscritta dell'esportatore. Tuttavia gli esportatori autorizzati ai sensi dell'articolo 23 non sono tenuti a firmare dette dichiarazioni purche' si impegnino per iscritto con le autorita' doganali del paese esportatore ad accettare la piena responsabilita' riguardo ad ogni dichiarazione su fattura che li identifichi, come se questa recasse effettivamente la loro firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce (o, in via eccezionale, successivamente). Se la dichiarazione su fattura e' compilata dopo che i prodotti cui si riferisce sono stati dichiarati alle autorita' doganali del paese d'importazione, essa deve contenere un riferimento ai documenti gia' presentati a dette autorita'.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~protocollo-n-4-art22 · fonte su Normattiva