E RICERCATORI 1. Una persona fisica la quale soggiorni temporaneamente in uno Stato Contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto di istruzione riconosciuto la quale e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente, e' esente da imposta nel primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca per un periodo non superiore a due anni dalla data del suo primo soggiorno a tal fine. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi di ricerca se questa non e' effettuata nell'interesse pubblico ma principalmente in quello privato di una o di piu' persone in particolare.
Testo vigente dal 23 febbraio 1999
