[1]E RICERCATORI

[2]1. Una persona fisica la quale soggiorni temporaneamente in uno Stato Contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto di istruzione riconosciuto il quale e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente, e' esente da imposta nel detto primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca per un periodo non superiore a due anni dalla data del suo primo soggiorno a tal fine. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi di ricerca se questa non e' effettuata nell'interesse pubblico ma principalmente in quello privato di una o di piu' persone in particolare.

Testo vigente dal 15 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;73~convenzione-art20 · fonte su Normattiva