Scioglimento L'ICRANET puo' essere sciolto da una maggioranza di tre quarti dei componenti del Comitato di direzione qualora sia stato accertato che gli scopi dell'ICRANET non siano stati raggiunti; in caso di scioglimento, i beni dell'ICRANET situati nel Paese ospite o in altri Paesi saranno ceduti a tali Paesi per essere utilizzati per scopi analoghi o ceduti ad istituzioni che hanno finalita' analoghe a quelle dell'ICRANET nei rispettivi Paesi, previo accordo tra il Governo di quei Paesi ed il Comitato di direzione.

Testo vigente dal 5 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;31~statuto-art17 · fonte su Normattiva