1. L'ICRANET, i suoi averi, beni e redditi, ovunque situati e da chiunque tenuti, saranno, nell'esercizio delle sue attivita' ufficiali e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, esenti da tasse e imposte dovute a Stato, regioni, province e comuni. 2. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'ICRANET ne sara' esente per gli acquisti di beni e servizi, di importo rilevante, concernenti le sue attivita' ufficiali e l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo l'espressione «acquisti di importo rilevante» si applichera' all'acquisto di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. 3. Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicheranno a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi dalle autorita' competenti italiane all'ICRANET. 4. L'ICRANET sara' esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attivita' ufficiali. 5. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni, conformemente al presente Accordo, non potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo delle autorita' italiane, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi verranno calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data. 6. L'ICRANET potra' gestire fondi, valuta o contanti nonche' conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.

Testo vigente dal 10 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-13;83~accordo-art9 · fonte su Normattiva