1. I locali, gli edifici ed i terreni utilizzati dell'ICRANET, nonche' gli archivi, saranno inviolabili. Le autorita' competenti italiane non entreranno nei locali per svolgere attivita' ufficiali se non con esplicito consenso del Direttore dell'ICRANET ed alle condizioni con lui concordate. In caso di incendio o altra situazione di emergenza che richieda un immediato intervento protettivo, il consenso del Direttore o del suo rappresentante per entrare nei locali sara' presunto, qualora non sia possibile raggiungere in tempo ne' l'uno ne' l'altro. 2. Il Direttore dell'ICRANET si impegna a fare in modo che i locali della sede non vengano utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi ad un arresto o ad altri provvedimenti di limitazione della liberta' personale ai sensi della legislazione italiana o che sono ricercate dall'Italia ai fini dell'estradizione in un altro Paese. 3. Le autorita' italiane garantiranno il libero accesso agli edifici, ai locali e ai terreni utilizzati dall'ICRANET alle persone indicate nell'articolo 11 del presente Accordo.

Testo vigente dal 10 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-13;83~accordo-art4 · fonte su Normattiva