1. Ciascuna Parte Contraente autorizza l'ingresso nel suo territorio degli autoveicoli immatricolati nel territorio dell'altra parte Contraente in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse dovute all'importazione, senza divieti o restrizioni, e a condizione che i siano riesportati dal suo territorio. 2. Le Parti Contraentri possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalita' doganali richieste per la temporanea importazione nel loro rispettivo territorio.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310~accordo-art11 · fonte su Normattiva