1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo gia' importato temporaneamente che effettua uno dei trasporti previsti dal presente accordo, sono ammessi in franchi gia' dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza divieti ne' restrizioni, salvo l'osservanza delle formalita' doganali previste dagli ordinamenti delle Parti Contraenti. 2. Per le parti sostituite e non riesportate e' dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, in conformita' alle disposizioni della legislazione del Paese di importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a questo Stato oppure distrutte a spese degli interessati sotto controllo doganale.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310~accordo-art14 · fonte su Normattiva