1. I trasportatori di una delle Parti Contraenti che effettuano il trasporto nel territorio dell'altra Parte Contraente sono tenuti al pagamento delle imposte e tasse relative ai veicoli alla circolazione e ai trasporti, previste dalla legislazione dell'altra Parte Contraente. 2. Allo scopo di pervenire ad una uguaglianza di trattamento la Commissine Mista esaminera' la possibilita' di concedere delle facilitazioni fiscali basate sul principio della reciprocita' e che siano campatibili con le disposizoini vigenti in ciascuno dei due Stati.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310~accordo-art15 · fonte su Normattiva