Autorita' competenti delle Parti Contraenti stabiliranno di comune accordo, e se necessario tramite la Commissione Mista, le modalita' relative allo scambio dei documenti necessari e dei dati statistici.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310~accordo-art17 · fonte su Normattiva