ARTICOLO XVII Le Autorita' competenti delle Parti contraenti stabiliranno di comune accordo e nel quadro della Commissione Mista prevista nell'Articolo XIX del presente Accordo, la lista dei documenti citati all'Articolo XVI di cui sopra e fisseranno le modalita' relative allo scambio delle autorizzazioni di trasporto e dei dati statistici.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
