1. Allorche' le Autorita' competenti di una delle Parti Contraenti constatino che un trasportatore o un conducente di un veicolo immatricolato nel territorio dell'altro Stato contravviene alle disposizioni del presente Accordo o alle disposizioni interne, esse possono chiedere alle Autorita' competenti di tale Stato di adottare una delle sanzioni supplementari seguenti:
- a)avvertimento;
- b)ritiro, a titolo temporaneo ovvero definitivo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio dello Stato ove la violazione e' stata commessa. 2. Le Autorita' competenti ad applicare la sanzione sono tenute a comunicare alle Autorita' richiedenti se e quali sanzioni siano state applicate.
Testo vigente dal 4 settembre 1989
