1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione, ma accordati fuori contingente, i seguenti trasporti:

  • a)traslochi di masserizie;
  • b)trasporti funebri effettuati a mezzo di autoveicoli specificamente attrezzati a questo fine;
  • c)trasporti di materiale ed oggetti destinati a fiere o esposizioni;
  • d)trasporti di cavalli da corsa, come pure di autoveicoli, di motociclette, di biciclette, e di altre attrezzature destinate a manifestazioni sportive;
  • e)trasporti di strumenti musicali, di scenari e di accessori teatrali;
  • f)trasporti di materiale destinato a registrazioni radiofoniche e a riprese cinematografiche o televisive. 2. Per i trasporti di cui alle lettere c), d), e) ed f) la disposizione del paragrafo 1, si applica a condizione che gli oggetti e gli animali siano successivamente trasportati di nuovo nello Stato di immatricolazione.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310~accordo-art4 · fonte su Normattiva