1. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli della Repubblica di Cipro che circolano nel territorio della Repubblica Italiana sono rilasciate dalle competenti autorita' cipriote sui formulari inviati dalle competenti Autorita' italiane entro i limiti dei contingenti fissati dalla Commissione Mista. 2. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli italiani che circolano nel territorio della Repubblica di Cipro sono rilasciate dalle competenti autorita' italiane sui formulari inviati dalle competenti Autorita' cipriote entro i limiti dei contingenti fissati dalla Commissione Mista. 3. Ciascuna Parte Contraente dispone di un uguale contingente globale.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310~accordo-art5 · fonte su Normattiva