ARTICOLO IV Le seguenti categorie di trasporto non sono soggette al regime dell'autorizzazione:
- A)Traslochi;
- B)Trasporti funebri effettuati a mezzo di veicoli appositamente allestiti a tale scopo;
- C)Trasporto di materiale o oggetti destinati a fiere o esposizioni;
- D)Trasporto di cavalli da corsa, veicoli, motocicli, biciclette o altro equipaggiamento a manifestazioni sportive;
- E)Trasporto di strumenti musicali, di allestimenti e accessori destinati a teatri;
- F)Trasporto di materiale destinato e registrazioni radiofoniche e riprese cinematografiche e televisive. Per i trasporti indicati ai punti C) D) E) F) il disposto del paragrafo I si applica a condizione che gli oggetti o gli animali siano reimportati nel Paese di immatricolazione.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
