' personale dei funzionari consolari 1. I funzionari consolari non possono essere posti in stato di arresto o di detenzione preventiva, se non nel caso di reati punibili con una pena restrittiva della liberta' la cui durata minima sia di cinque anni ai sensi della legislazione dello Stato di residenza e a seguito di una decisione dell'Autorita' giudiziaria competente. 2. Ad eccezione del caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere posti in stato di detenzione o sottoposti a qualsiasi altra forma di restrizione della loro liberta' personale, se non in esecuzione di una sentenza giudiziaria definitiva. 3. Se un procedimento penale e' promosso contro un funzionario consolare, questi e' tenuto a presentarsi davanti alle Autorita' competenti. Tuttavia, tale procedimento deve essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare in considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in maniera da ostacolare il meno nossibile l'esercizio delle funzioni consolari. Qualora, nelIe circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si renda necessario porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento intentato nei suoi confronti dovra' iniziare nei termini piu' brevi.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310~art25 · fonte su Normattiva