di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia convivente, lo stato di residenza e' tenuto a: 1. permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che al momento del decesso sono oggetto di un divieto di esportazione; 2. non esigere il pagamento di diritti di successione ne' di passaggio di proprieta' nazionali, regionali o comunali relativamente ai beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta unicamente alla presenza in detto Stato del defunto in qualita' di membro dell'Ufficio consolare o della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310~art24 · fonte su Normattiva