DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione:

  • a)se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in URSS, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate alla lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della Convenzione stessa non stabiliscano diversamente. In tal caso l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in URSS, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
  • b)Se una persona residente dell'URSS riceve redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, le imposte ivi pagate da detta persona saranno prese in considerazione nell'URSS in conformita' alla legislazione interna.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;311~convenzione-art12 · fonte su Normattiva