DIPLOMATICHE E CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali che, conformemente alle regole generali del diritto internazionale, sono concessi alle rappresentanze diplomatiche e consolari, ad altri enti ed organismi degli Stati Contraenti ad esse equiparate, nonche' ai dirigenti, ai membri del personale diplomatico, ai collaboratori di tali rappresentanze, enti od organismi ed ai membri delle loro famiglie.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;311~convenzione-art13 · fonte su Normattiva