DI INFORMAZIONI 1. Le Autorita' competenti degli Stati Contraenti, nei limiti ammessi dalle loro legislazioni nazionali e su base di reciprocita' di trattamento, si scambieranno le informazioni necessarie all'applicazione della presente Convenzione o delle disposizioni della legislazione interna degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione. Tutte le informazioni o i documenti indicati nel presente paragrafo saranno tenuti segreti e verranno utilizzati solo ai fini connessi all'applicazione della presente Convenzione. 2. Le Autorita' competenti degli Stati Contraenti si scambieranno altresi' le informazioni sulle modifiche della propria legislazione fiscale.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;311~convenzione-art16 · fonte su Normattiva