' DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sui redditi derivanti da attivita' esercitate in uno degli Stati Contraenti conformemente alla legislazione di detto Stato. 2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano quelle di altri accordi concernenti la materia fiscale che siano in vigore all'atto della firma della presente Convenzione. Tuttavia, si applichera' la presente Convenzione in ogni caso in cui essa preveda un regime piu' favorevole.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;311~convenzione-art15 · fonte su Normattiva