AMICHEVOLE DI COMPOSIZIONE 1. Se una persona residente di uno Stato Contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno nei suoi confronti una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, tale persona deve preventivamente presentare ricorso in conformita' alla legislazione dello Stato che procede all'imposizione e quindi puo' sottoporre il caso all'Autorita' competente dello Stato di cui e' residente, o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 14 della presente Convenzione, dello Stato Contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla presente Convenzione. Se l'Autorita' competente dello Stato Contraente alla quale il ricorso e' stato presentato lo ritiene fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorita' competente dell'altro Stato Contraente, allo scopo di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le Autorita' competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere, per via di amichevole composizione, le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione. 3. Le Autorita' competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare tra loro tramite i canali diplomatici al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;311~convenzione-art17 · fonte su Normattiva