IN VIGORE La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica ed entrera' in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica; le sue disposizioni si applicheranno alle imposte dovute per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;311~convenzione-art18 · fonte su Normattiva