PROVENIENTI DA DIRITTI D'AUTORE E DA BREVETTI 1. I canoni derivanti da fonti situate in uno Stato Contraente e pagati ad una persona residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato. 2. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso:
- a)di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche;
- b)di invenzioni e proposte di razionalizzazione;
- c)di disegni e/o modelli;
- d)di progetti, formule e/o processi segreti;
- e)di marchi di fabbrica o di commercio, denominazioni aziendali e altre proprieta' analoghe;
- f)di programmi per calcolatori elettronici;
- g)di nastri per la produzione di dischi ed altri materiali per la riproduzione sonora;
- h)di nastri e pellicole utilizzati per la radio, il cinema e la televizione;
- i)di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
- j)di informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (know-how). 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai pagamenti relativi a prestazioni di servizi tecnici, connessi con la vendita, l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
Testo vigente dal 4 agosto 1988
