PROVENIENTI DA DIRITTI D'AUTORE E DA BREVETTI 1. I canoni derivanti da fonti situate in uno Stato Contraente e pagati ad una persona residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato. 2. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso:

  • a)di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche;
  • b)di invenzioni e proposte di razionalizzazione;
  • c)di disegni e/o modelli;
  • d)di progetti, formule e/o processi segreti;
  • e)di marchi di fabbrica o di commercio, denominazioni aziendali e altre proprieta' analoghe;
  • f)di programmi per calcolatori elettronici;
  • g)di nastri per la produzione di dischi ed altri materiali per la riproduzione sonora;
  • h)di nastri e pellicole utilizzati per la radio, il cinema e la televizione;
  • i)di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
  • j)di informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (know-how). 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai pagamenti relativi a prestazioni di servizi tecnici, connessi con la vendita, l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;311~convenzione-art5 · fonte su Normattiva