DELLE RAPPRESENTANZE PERMANENTI 1. I redditi di attivita' commerciali e industriali conseguiti in uno Stato Contraente da una persona residente dell'altro Stato Contraente sono imponibli nel primo Stato Contraente soltanto se realizzati mediante una rappresentanza permanente ivi situata e nella misura in cui tali redditi siano attribuibili all'attivita' di detta rappresentanza. 2. Ai fini della presente Convenzione, il termine "rappresentanza permanente" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale una persona residente di uno Stato Contraente svolge in tutto o in parte la sua attivita' nell'altro Stato Contraente. 3. Non si considera che una persona residente di uno Stato Contraente abbia una rappresentanza permanente nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa esercita la propria attivita' in detto altro Stato Contraente tramite un mediatore, un commissionario o altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che tale attivita' rientri nell'ordinaria attivita' di tale mediatore, commissionario o intermadiario. Il fatto che una persona residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una persona residente dell'altro Stato Contraente ovvero svolga la sua attivita'in questo altro Stato (sia per mezzo di una rappresentanzapermanente oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette persone come una rappresentanza permanente dell'altra. Non si considera che una persona residente di uno Stato Contraente abbia una rappresentanza permanente nell'altro Stato Contraente anche nel caso in cui viene concluso un affare in detto altro Stato Contraente da parte di un intermediario (diverso da un intermediario che goda di uno status indipendente) sulla base di un'autorizzazione scritta della predetta persona, se la conclusione di affari in base ad autorizzazione non costituisce l'ordinaria attivita' di tale intermediario. 4. Non si considera che una persona residente di uno Stato Contraente abbia una rappresentanza permanente nell'altro Stato Contraente se svolge in detto altro Stato esclusivamente le seguenti attivita':

  • a)acquisto di merci;
  • b)uso di installazioni per la conservazione delle merci e relative operazioni di deposito o per la consegna delle merci appartenenti alla persona residente del primo Stato Contraente;
  • c)esposizione di merci e di articoli vari appartenenti alla persona residente del primo Stato Contraente, mostra di campioni nelle esposizioni, nonche' operazioni relative alla vendita di tali campioni al termine dell'esposizione;
  • d)attivita pubblicitaria, raccolta e diffusione di informazioni, studio dell'andamento del mercato o altre attivita' analoghe di carattere ausiliario o preparatorio, in relazione all'attivita' principale della persona attivita di progettazione connesse a lavori di costruzione o di ricerca scientifica (anche in forma congiunta), di ingegneria, di sperimentazione di campioni di merci, di macchinari e attrezzature, nonche' di assistenza tecnica ai macchinari e alle attrezzature, se dette attivita' hanno carattere ausiliario o preparatorio in relazione all'attivita' principale della persona. 5. Nella determinazione degli utili della rappresentanza permanente sono ammesse in deduzione le spese direttamente connesse con l'attivita' della rappresentanza, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui e' situata la rappresentanza stessa sia altrove. 6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le esenzioni da imposte previste dagli articoli 5, 6, 7 e 11 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;311~convenzione-art4 · fonte su Normattiva