DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI CANTIERI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO I redditi che una persona residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di attivita' di cantieri di costruzione o di montaggio svolta nell'altro Stato Contraente non sono imponibili in detto altro Stato Contraente nel caso in cui la durata dei lavori non superi i 36 mesi.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;311~convenzione-art6 · fonte su Normattiva