[1]CONVENZIONE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA

[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, desiderosi di evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio di trasporto marittimo hanno convenuto quanto segue:

[3]ARTICOLO 1 Ai fini della presente Convenzione:

  • a)L'espressione "imprese italiane" designa le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani, sia a carattere nazionale che locale, e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Italia e non residenti in Venezuela, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano.
  • b)L'espressione "imprese venezuelane" designa le imprese di Stato venezuelane, gli enti pubblici venezuelani, sia a carattere nazionale che locale, e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Venezuela e non residenti in Italia, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi venezuelane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio venezuelano.
  • c)L'espressione "esercizio della navigazione marittima" designa l'attivita' professionale di trasporto per mare di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, armatori, conduttori e noleggiatori di navi, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili documenti, nonche' ogni altra attivita' dei predetti soggetti direttamente connessa con tale trasporto.
  • d)L'espressione "traffico internazionale" designa ogni attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave da una impresa italiana o venezuelana, ad eccezione del caso in cui la nave sia utilizzata esclusivamente fra localita' situate nel territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica del Venezuela.
  • e)Il termine "merci" di cui alla precedente lettera c) non comprende gli idrocarburi e derivati ottenuti esclusivamente dalla raffinazione del petrolio greggio.
  • f)L'espressione "Autorita' competenti" designa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Finanze e, per quanto riguarda il Venezuela, la Direzione Generale Settoriale dei Tributi del Ministero delle Finanze o l'Ufficio che ne faccia le veci.

Testo vigente dal 5 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;311~convenzione-art1 · fonte su Normattiva