[1]CONVENZIONE fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, al fine di evitare la doppia imposizione sul reddito derivante dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale; dopo aver esaminato ed accertato la reciprocita' di trattamento delle imprese di navigazione aerea delle due Parti Contraenti; dopo aver valutato i risultati economici dell'esercizio di tali attivita' nel territorio delle due Parti Contraenti; e dopo aver accertato l'esistenza di un sufficiente equilibrio delle operazioni sopraindicate, hanno convenuto quanto segue:

[3]ARTICOLO 1.

[4]1. - L'espressione "esercizio della navigazione aerea" designa l'attivita' professionale di trasporto per via aerea di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori ed esercenti di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili documenti nonche' ogni altra attivita' direttamente connessa con tale trasporto. 2. - L'espressione "traffico internazionale" designa ogni attivita' di trasporto effettuato per mezzo di un aeromobile da una impresa italiana o venezuelana ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente fra localita' situate nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica del Venezuela. 3. - L'espressione "imprese italiane" designa le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani, sia a carattere nazionale che locale, e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Italia e non residenti in Venezuela, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano. 4. - L'espressione "imprese venezuelane" designa le imprese di Stato venezuelane, gli enti pubblici venezuelani, sia a carattere nazionale che locale, e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Venezuela e non residenti in Italia nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi venezuelane e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio venezuelano. 5. - Le imprese italiane e venezuelane indicate nei precedenti paragrafi 3 e 4 sono quelle designate a norma dell'Accordo sui trasporti aerei concluso tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, firmato a Caracas il 4 luglio 1962. 6. - L'espressione "Autorita' competenti" designa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Finanze, e per quanto riguarda il Venezuela, la Direzione generale dei tributi o l'Ufficio che ne faccia le veci del Ministero delle Finanze.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;513~art1 · fonte su Normattiva