1. Il Governo della Repubblica Italiana esenta i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima, in traffico internazionale effettuato da imprese venezuelane esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi, fatta eccezione per le imposte sui redditi a carattere locale. 2. Il Governo della Repubblica del Venezuela esenta i redditi derivanti dall'esecizio della navigazione marittima, in traffico internazionale effettuato da imprese italiane esercenti tale attivita' dalle imposte sui redditi, fatta eccezione per le imposte sui redditi a carattere locale. 3. Le eccezioni per le imposte sui redditi a carattere locale, previste nei precedenti paragrafi 1. e 2., si intenderanno automaticamente annullate se il Venezuela accordasse l'esenzione dalle proprie imposte municipali in forza di un Accordo successivo concluso con un Paese terzo. 4. L'esenzione stabilita nei precedenti paragrafi 1. e 2. si applica anche a favore delle imprese italiane e delle imprese venezuelane di navigazione marittima, che partecipano, nel campo del trasporto marittimo, a servizi in pool, ad esercizi in comune e ad altri organismi internazionali di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Testo vigente dal 5 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;311~convenzione-art2 · fonte su Normattiva