PERSONALI 1. Salve le disposizioni degli articoli 15, 17 e 18, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe o i redditi percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di servizi personali (compresi quelli professionali), sono imponibili solo in detto Stato a meno che i servizi non vengano prestati nell'altro Stato contraente. Se i servizi sono quivi prestati, le remunerazioni o i redditi percepiti a questo titolo sono tassabili in detto altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o i redditi che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di servizi personali (compresi quelli professionali) prestati nell'altro Stato contraente, sono imponibili solo nel primo Stato contraente se:

  • a)il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e b)le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
  • c)l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. L'espressione "servizi professionali" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Testo vigente dal 5 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;312~convenzione-art14 · fonte su Normattiva