DI PROMOZIONE Ai fini di ampliare ed intensificare i legarni fra i loro Paesi, le Parti collaboreranno su una base di reciprocita' nei campi seguenti:

  • a)lo studio delle lingue, della letteratura, della cultura e della storia dei loro Paesi, ivi incluso il sostegno per la creazione di cattedre;
  • b)lo sviluppo di relazioni culturali fra i loro Paesi. A tal fine, esse incoraggeranno lo scambio di visite di studio e lettorato da parte di specialisti del settore, come pure lo scambio di opere letterarie e pubblicazioni, nonche' lo svolgimento di simposi, conferenze e seminari;
  • c)la collaborazione in vari campi culturali di interesse reciproco, ivi incluse le mostre d'arte e artigianato, la musica, la danza e il teatro, la collaborazione fra le scuole d'arte, le associazioni di artisti e scrittori e altre istituzioni culturali, nonche' lo scambio di conoscenze fra enti che si occupano della tutela del patrimonio culturale;
  • d)la collaborazione nel campo degli archivi, dei musei e delle biblioteche, ivi incluso lo scambio di esperti, di libri ed altre pubblicazioni;
  • e)la collaborazione nel campo della cinematografia, come pure le visite di delegazioni e singoli specialisti nel settore della cinematografia;
  • f)la collaborazione al fine di prevenire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di opere d'arte ed altri beni culturali illegalmente trasferiti fra i territori delle Parti;
  • g)la collaborazione nel campo dell'archeologia, della paleontologia, dell'antropologia, della tutela e del restauro dei beni culturali, ivi incluso lo scambio di informazioni ed esperienze. A tal fine, le Parti agevoleranno le attivita' delle rappresentanze di una Parte che operano sul territorio dell'altra Parte;
  • h)la collaborazione fra le istituzioni del settore dell'istruzione, lo scambio di persone a tutti divelli di istruzione e lo scambio di informazioni nel campo dell'istruzione;
  • i)l'agevolazione e l'assegnazione di borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte per studi e ricerche, sia a livello universitario che postuniversitario;
  • j)la collaborazione nei vari campi dello sport, delle attivita' ricreative e della gioventu', ivi inclusi contatti diretti fra le associazioni e gli enti sportivi;
  • k)ogni altra forma di collaborazione che le Parti' o le istituzioni autonome competenti in entrambi i Paesi potranno concordare; e
  • l)la promozione dell'istruzione universitaria attraverso lo scambio di accademici e ricercatori e la conclusione di accordi fra le istituzioni universitarie dei due Paesi.

Testo vigente dal 18 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;312~accordo-art3 · fonte su Normattiva