[1]nel settore culturale

[2]Le Parti favoriranno l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e lo scambio di mostre rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale. Le Parti favoriranno altresi' lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival ed eventi culturali ed artistici attraverso l'organizzazione di spettacoli, tournees di compagnie teatrali e di singoli artisti particolarmente rappresentativi della cultura dei due Paesi. Le Parti incoraggeranno altresi' la cooperazione fra i rispettivi enti teatrali e lirici e fra le rispettive istituzioni e associazioni musicali.

Testo vigente dal 19 settembre 2016

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2016-05-04;77~accordo-art4 · fonte su Normattiva