DI ISTITUZIONI ED ENTI CULTURALI E PROGRAMMI DI COLLABORAZIONE (1) Ciascuna fatte incoraggera' la costituzione sul proprio territorio di istituzioni culturali, nonche' di associazioni di amicizia in conformita' con la propria legislazione nazionale e la politica generale, a condizione che il consenso preventivo della Parte interessata sia ottenuto antecedentemente alla costituzione dell'istituzione o ente ai sensi del presente articolo. (2) Le Parti incoraggeranno la conclusione di specifici Programmi di Collaborazione fra le istituzioni e gli enti culturali competenti, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 (4) del presente Accordo.
Testo vigente dal 18 novembre 2003
