del Consiglio 1. Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni mediante votazione a maggioranza semplice ripartita, a meno che il presente accordo non preveda una votazione speciale. 2. Nel computo dei voti necessari per una decisione o una raccomandazione del Consiglio non vengono presi in considerazione i voti dei membri che si astengono. 3. Per le decisioni che il Consiglio deve adottare a norma del presente accordo, mediante votazione speciale, viene applicata la seguente procedura: (a) qualora la proposta non ottenga la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno, due o tre membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro quarantotto ore se il Consiglio decide in questo senso con votazione a maggioranza semplice ripartita (b) qualora la proposta non ottenga, neppure nel secondo scrutinio, la maggioranza a causa del voto negativo di uno o due membri esportatori o di uno o due membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro ventiquattro ore se il Consiglio decide in questo senso con votazione a maggioranza semplice ripartita; (c) se nel terzo scrutinio la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di un membro esportatore o di un membro importatore, essa e' considerata approvata; (d) se il Consiglio non rimette ai voti la proposta, essa e' considerata respinta. 4. I membri si impegnano a considerarsi vincolati dalle decisioni che il Consiglio adotta in applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313~art12 · fonte su Normattiva