con altre organizzazioni 1. Il Consiglio prende gli opportuni provvedimenti per procedere a consultazioni o per cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare con la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, con le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e con le organizzazioni intergovernative appropriate. 2. In considerazione del ruolo particolare assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione adeguatamente informata sulle sue attivita' e sui suoi programmi di lavoro. 3. Il Consiglio puo' prendere tutte le misure necessarie per mantenere proficui contatti con le organizzazioni internazionali dei produttori, dei commercianti e dei fabbricanti di cacao.
Testo vigente dal 4 agosto 1988
