del Consiglio 1. Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni con un voto a maggioranza semplice ripartita, a meno che il presente accordo non preveda un voto speciale. 2. Non e' tenuto conto, nel computo dei voti necessari per ogni decisione o raccomandazione del Consiglio, dei voti dei Membri che si astengono. 3. La seguente procedura si applica ad ogni decisione che il Consiglio, ai sensi del presente Accordo adotta mediante una speciale votazione:

  • a)se la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori o di uno, due o tre membri importatori, essa e' rimessa ai voti entro 48 ore, se il Consiglio cosi' decide con un voto a maggiornaza ripartita semplice;
  • b)se, in questo secondo scrutinio, la proposta non ottiene ancora la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno o di due Membri esportatori o di uno o di due Membri importatori essa e' rimessa ai voti entro 24 ore se il Consiglio cosi' decide con un voto a maggioranza ripartita semplice;
  • c)se, in questo terzo scrutinio, la proposta non ha ancora ottenuto la maggioranza richiesta a causa del voto negativo espresso da un Membro esportatore o da un Membro importatore, essa e' considerata adottata;
  • d)se il consiglio non rimette ai voti una proposta, la proposta e' considerata respinta. 4. I Membri si impegnano a considerarsi come vincolati da tutte le decisioni che il Consiglio adotta in applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art12 · fonte su Normattiva