, capacita' ed ubicazione della scorta stabilizzatrice 1. Per raggiungere gli obiettivi del presente accordo, viene stabilita una scorta stabilizzatrice internazionale. La capacita' totale di tale scorta e' di 250.000 tonnellate, incluse le scorte relative all'accordo internazionale del cacao del 1980 che ammontano a 100.000 tonnellate secondo l'articolo 27. Se, ai termini dell'articolo 75, il Consiglio decide di estendere il presente accordo ad un periodo superiore di un anno, il Consiglio puo', con votazione speciale, aumentare la capacita' della scorta stabilizzatrice per un totale non superiore a 100.000 tonnellate di equivalente cacao in grani. 2. Il direttore della scorta stabilizzatrice acquista e conserva in magazzino cacao in grani, se puo' anche acquistare e conservare in magazzino, alle condizioni che saranno stabilite dal Consiglio, pasta/liquore di cacao, sino a concorrenza di 10.000 tonnellate. Qualora le transazioni commerciali sulla pasta/liquore di cacao o sul suo immagazzinamento creino problemi, il Consiglio sospende l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo e procede al loro esame nella sessione ordinaria successiva. 3. Secondo le norme della scorta stabilizzatrice stabilite dal Consiglio, il direttore e' responsabile del funzionamento della scorta stabilizzatrice, nonche' dell'acquisto del cacao in grani, e senza esporsi ai rischi di mercato, del rinnovo dei lotti di cacao conformamente alle pertinenti disposizioni del presente accordo. 4. Il direttore non opera sui mercati finali. 5. Il cacao della scorta stabilizzatrice viene immagazzinato nei paesi membri in luoghi che facilitino la consegna immediata del cacao in deposito agli acquirenti dei paesi membri, ma principalmente ai paesi membri importatori impegnati nel commercio o nella lavorazione del cacao.
Testo vigente dal 4 agosto 1988
