a conto della scorta stabilizzatrice 1.Le spese di funzionamento e di conservazione della scorta stabilizzatrice, ivi comprese: (a) la retribuzione del direttore della scorta stabilizzatrice e dei membri che gestiscono e conservano la scorta stessa e le spese sostenute dell'Organizzazione per amministrare e controllare la riscossione dei prelievi (b) le altre spese relative al programma della scorta stabilizzatrice, quali le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal luogo di consegna fob fino al luogo di deposito della scorta stabilizzatrice, il deposito, ivi compresa la fumigazione, le spese di movimentazione, di assicurazione di gestione e di ispezione e qualsiasi spesa collegata con il rinnovo dei lotti di cacao onde conservarli e mantenere inalterato il loro valore, sono coperte dalle entrate ordinarie previste dall'articolo 31, o dal ricavato della rivendita. 2. Le spese relative al programma di ritiro previsto dall'articolo 40. vengono attribuite al conto della scorta stabilizzatrice. 3. Il Consiglio puo', con votazione speciale, decidere di attibuire le spese relative alle misure complementari, oltre al ritiro, che possono essere istituite secondo l'rticolo 39.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313~art34 · fonte su Normattiva