[1]finanziari

[2]1. a) Per la gestione ed il funzionamento del presente accordo vengono tenuti due conti: il conto di gestione ed il conto della scorta stabilizzatrice.

  • b)Le spese amministrative del Consiglio, inclusa la retribuzione del presidente esecutivo, del direttore, del segretario e del personale, sono imputate al conto di gestione.
  • c)Il direttore imputa al conto della scorta stabilizzatrice le spese derivanti esclusivamente da transazioni od operazioni relative alla scorta stessa, incluse le spese riguardanti i contratti di prestito, il deposito, le commissioni e le assicurazioni.
  • d)Il presidente esecutivo decide del diritto di iscrivere spese di altro tipo sul conto della scorta stabilizzatrice. 2. Il Consiglio non e' responsabile delle spese effettuate dai rappresentanti, dai loro sostituti o consiglieri.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art17 · fonte su Normattiva