Il Consiglio incentiva, nella misura in cui lo ritiene necessario, studi sull'economia della produzione e della distribuzione del cacao, comprese le tendenze e le previsioni, l'incidenza dei provvedimenti adottati dal Governo nei paesi esportatori e nei paesi importatori sulla produzione e sul consumo di cacao, le possibilita' di accrescere il consumo di cacao nei suoi usi tradizionali e se del caso con nuovi usi, nonche' gli effetti dell'applicazione del presente Accordo sugli esportatori e gli importatori di cacao in particolare per quanto riguarda i termini dello scambio e puo' indirizzare raccomandazioni ai Membri sugli argomenti da esaminare. Per incoraggiare questi studi il Consiglio puo' cooperare con organizzazioni internazionali ed altre istituzioni appropriate.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art39 · fonte su Normattiva