di applicazione a titolo provvisorio 1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo o un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni di adesione, ma che non ha ancora potuto depositare il proprio strumento, puo', in qualsiasi momento, notificare al depositario che applichera' il presente accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrera' in vigore in conformita' dell'articolo 70 oppure, se e' gia' in vigore, a una data specificata. Ogni governo che effettua questa notifica dichiara, all'atto della stessa, se e' membro esportatore e membro importatore. 2. Un governo che ha notificato, in conformita' del paragrafo 1, che applichera' il presente accordo quando quest'ultimo entrera' in vigore, oppure a una data specificata, e' pertanto membro a titolo provvisorio e lo rimarra' fintantoche' non avra' depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313~art69 · fonte su Normattiva