di applicazione provvisoria Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente Accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni per l'adesione ma che non ha ancora potuto depositare il proprio strumento, puo' informare il depositario in qualsiasi momento della propria intenzione di applicare l'Accordo a titolo provvisorio, sia quando quest'ultimo entrera' in vigore secondo l'articolo 41 sia, se e' gia' in vigore, ad una data specificata.

Testo vigente dal 29 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120~art40 · fonte su Normattiva