in vigore 1. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 1› ottobre 1986 o ad una data qualsiasi successiva, se a tale data i governi rappresentanti almeno cinque paesi esportatori che raggruppano almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi elencati nell'allegato D e i governi rappresentanti paesi importatori che raggruppano almeno il 65% delle importazioni totali, quali sono indicate all'allegato E, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario. Esso entrera' inoltre in vigore a titolo definitivo dopo essere entrato in vigore a titolo provvisorio e quando saranno state raggiunte le percentuali di cui sopra, in seguito al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Se il presente accordo non sara' entrato in vigore a titolo definitivo in conformita' del paragrafo 1, entrera' in vigore a titolo provvisorio il 1o ottobre 1986 se a tale data i governi rappresentanti cinque paesi esportatori che raggruppano almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi elencati all'allegato D e i governi rappresentanti paesi importatori che raggruppano almeno il 60% delle importazioni, totali, quali sono indicate nell'allegato E, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure avranno notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio quando entrera' in vigore. Questi governi saranno membri a titolo provvisorio. 3. Se le condizioni in entrata in vigore di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2 non saranno riunite entro il 1o ottobre 1986, il segretario generale delle Nazioni Unite convochera', entro il piu' breve termine, una riunione dei governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione oppure che hanno reso noto al depositario l'intento di applicare il presente accordo a titolo provvisorio. I governi suddetti potranno decidere di mettere in vigore il presente accordo fra di loro a titolo provvisorio o definitivo, interamente o parzialmente, a partire da una data che potranno determinare, o adottare qualunque altra decisione che riterranno necessaria. Tuttavia, le condizioni del presente accordo relative alle misure d'intervento sul mercato non entreranno in vigore a meno che i governi rappresentanti almeno cinque paesi esportatori che raggruppano almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi indicati nell'allegato D hanno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure hanno notificato al depositario la loro intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio quando entrera' in vigore. 4. Un governo a cui nome e' stato depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o una notifica di applicazione provvisoria dopo l'entrata in vigore del presente accordo conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, lo strumento o la notifica entrano in vigore a partire dalla data di tale deposito e, per quanto concerne la notifica di applicazione provvisoria, secondo le disposizioni del paragrafo 1, articolo 69.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313~art70 · fonte su Normattiva