DI CAPITALE 1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, cosi' come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente per l'esercizio di un'attivita' professionale, compresi gli utili provenienti dell'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di navi ed aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente e dei beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione delle azioni del capitale azionario di una societa' i cui beni consistono principalmente, direttamente o indirettamente, di beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato. 4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 3, che costituiscono una sostanziale partecipazione in una societa' residente di uno Stato, sono imponibili da detto Stato. 5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.

Testo vigente dal 5 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;313~art13 · fonte su Normattiva