MARITTIMA ED AEREA 1. I redditi derivanti ad un'impresa di uno Stato contraente dall'esercizio; in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili in detto Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i redditi derivanti ad una impresa di uno Stato contraente dall'esercizio di navi o di aeromobili nell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato, ma l'imposta cosi' applicata deve essere ridotta del 50 per cento. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti ai redditi derivanti ad un'impresa di uno Stato contraente dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale.
Testo vigente dal 5 settembre 1989
