Ratifica ed esecuzione del protocollo
Art. 2 (Allegato)
Godono dell'ammissione temporanea:
- a)le merci destinate ad essere esposte o ad essere oggetto di prove durante l'esposizione;
- b)le merci destinate ad essere utilizzate per le presentazioni dei prodotti stranieri, quali:
- i)le merci necessarie alle prove di macchine o apparecchi stranieri esposti;
- ii)i materiali di costruzione, anche allo stato grezzo, il materiale ornamentale o da arredo, l'attrezzatura elettrica per i padiglioni e gli stands stranieri dell'esposizione, nonche' per i locali utilizzati dal Commissario generale di Sezione di un paese straniero partecipante;
- iii)gli utensili, il materiale utilizzato per la costruzione e i mezzi di trasporto, necessari ai lavori dell'esposizione;
- iv)il materiale pubblicitario o dimostrativo destinato manifestamente ad essere utilizzato a scopo pubblicitario per le merci straniere presentate all'esposizione, quale le registrazioni sonore, film e diapositive, nonche' l'apparecchiatura necessaria alla loro utilizzazione.
- c)il materiale, ivi comprese le installazioni per l'interpretazione, gli apparecchi di registrazione del suono e i film a carattere educativo, scientifico o culturale, destinato ad essere utilizzato in occasione dell'esposizione.
Testo vigente dal 3 luglio 1978
