1. Viene istituita un'organizzazione internazionale denominata "Ufficio Internazionale delle Esposizioni", incaricata di curare e di provvedere all'applicazione della presente Convenzione. I suoi membri sono i Governi delle Parti contraenti. La sede dell'Ufficio e' a Parigi. 2. L'Ufficio possiede personalita' giuridica, ed in particolare la capacita' di stipulare contratti, di acquistare e di vendere beni mobili ed immobili, nonche' di stare in giudizio. 3. L'Ufficio ha la capacita' di concludere accordi, in particolare in materia di privilegi e di immunita' con Stati ed Organizzazioni internazionali per l'esercizio dei compiti che gli sono conferiti dalla presente Convenzione. 4. L'Ufficio e' formato da un'assemblea generale, un presidente, una commissione esecutiva, dei comitati specializzati, tanti vicepresidenti quanti sono i comitati e un segretario posto sotto l'autorita' di un segretario generale.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~art25 · fonte su Normattiva