[1]1. Ogni Parte contraente puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Governo della Repubblica francese. 2. Tale denuncia ha efficacia un anno dopo la data di ricevimento della notifica. 3. La presente Convenzione viene a scadere se, a seguito di denunce, il numero delle Parti contraenti viene ridotto a meno di sette. Subordinatamente ad ogni accordo che potrebbe essere concluso fra le Parti contraenti circa lo scioglimento dell'Ufficio, il Segretario generale sara' incaricato delle questioni relative alla liquidazione. L'attivo sara' ripartito fra le Parti contraenti in base alle quote versate da quando esse sono divenute Parti della presente Convenzione. Se esista un passivo, questo sara' assunto dalle stesse Parti in base alle quote fissate per l'esercizio finanziario in corso.
[2]FATTO a Parigi, il 30 novembre 1972. (Seguono le firme).
Testo vigente dal 3 luglio 1978
