1. La Commissione esecutiva e' composto da delegati dei Governi di dodici Parti contraenti nel numero di uno per ciascuno di essi. 2. La Commissione esecutiva:
- a)redige e tiene aggiornata una classificazione delle attivita' umane suscettibili di figurare in un'esposizione;
- b)esamina nani domanda di registrazione di un'esposizione e la sottopone, col suo parere, all'approvazione dell'assemblea generale;
- c)adempie i compiti che gli sono affidati dall'assemblea generale;
- d)puo' chiedere il parere di altri comitati.
Testo vigente dal 3 luglio 1978
